Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Sparks of Life
Art. 1 – Denominazione e sede: E' costituita in Tortiano di Montechiarugolo 43022 (PR), via Daruvar n.13, l'associazione culturale musicale denominata "Sparks of Life"
Art. 2 – Scopo e finalità: L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'associazione ha come scopo principale la diffusione e la propaganda della cultura musicale, di tutte le discipline musicali e della cultura in ogni sua forma. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi, culturali, ricreativi, di sagre, manifestazioni, corsi, tornei, giochi, spettacoli, conferenze, congressi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché la diffusione editoriale sia di tipo letterario, attraverso pubblicazioni di e in riviste, libri, rassegne, stampa di supporti fonografici, comunicazione telematica, etc., che attraverso tutti gli altri mezzi di comunicazione, compresi radio e televisioni, e/o le metodologie di comunicazione, compresa quella pubblicitaria. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive. Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi sopra indicati. Per gli scopi e le finalità di cui sopra l'associazione può raccogliere fondi, accettare sponsorizzazioni o finanziamenti pubblici e/o privati, con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero potrà anche raccogliere fondi attraverso la distribuzione di oggettistica. In tale ultimo caso l'associazione, per garantire la trasparenza delle operazioni, doterà i propri soci di un tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.
Art. 3 – Durata: La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria, ma subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori. L'associazione potrà altresì essere sciolta con la richiesta congiunta di tutti i soci fondatori da inoltrare al Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Soci: Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di non tenere comportamenti contrari o lesivi gli scopi dell’associazione e di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione. Sono previste all'interno dell'associazione due tipologie di soci:
a) Soci fondatori, nei quali sono ricompresi solo coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, o sono stati nominati tali dalla maggioranza degli altri soci fondatori. I soci fondatori non decadono mai dalla carica se non per dimissione volontaria o per deliberazione presa all'unanimità dagli altri soci fondatori. L'Assemblea dei Soci Fondatori si convoca e delibera con le stesse modalità dell'Assemblea Generale.
b) Soci ordinari, nei quali sono ricompresi coloro la cui domanda di ammissione all'associazione è stata accettata.
Art. 5 – Domanda di ammissione soci ordinari: Possono fare parte dell'associazione quali soci ordinari, sia persone fisiche che enti e/o associazioni. Tutti coloro che intendono fare parte della associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda presentata da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domanda presentata da minorenni le stesse dovranno essere sottoscritte anche dall'esercente la potestà parentale. Lo stato di socio non può essere trasmesso con atto inter vivos, ne mortis causa, a terzi.
Art. 6 – Diritti dei soci: Tutti i soci hanno il diritto ad usufruire dei servizi e agevolazioni disponibili attraverso l’associazione contribuendo, quando previsto, all’erogazione degli stessi nella misura stabilita dai regolamenti e dalle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari maggiorenni godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali generali, nonché del diritto di voto relativamente alle questioni di competenza dell'assemblea generale.
Art. 7 – Decadenza dei soci ordinari: I soci ordinari dell'associazione cessano di essere tali nei seguenti casi:
1) dimissione volontaria che deve essere presentata per iscritto.
2) morosità protrattasi per oltre novanta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
3) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
La decadenza da socio non da diritto alla restituzione, anche parziale, delle quote associative, di donazioni effettuate a qualsiasi titolo o di contributi versati per il godimento dei servizi e delle agevolazioni erogate dall’associazione.
Art. 8 – Organi dell'associazione: Gli organi della associazione sono:
1) Assemblea Generale dei soci;
2) Presidente;
3) Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Convocazione e compiti dell'Assemblea Generale: La convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire mediante comunicazione almeno otto giorni prima a tutti i soci, da inoltrarsi a mezzo posta o fax o telefonicamente o mediante affissione di comunicato nella bacheca della sede dell'associazione o sul sito internet dell’associazione.
L'Assemblea Generale, deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera sui seguenti argomenti:
1) quota associativa annuale;
2) programmazione generale dell'attività futura;
3) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
4) argomenti e problematiche particolari che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre a deliberazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. I soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota d'iscrizione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Art. 10 – Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci fondatori. Nel proprio ambito nomina il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Nel caso in cui uno o più consiglieri siano chiamati però in virtù di loro competenze specifiche a svolgere attività a favore della associazione dovranno per tali attività essere retribuiti dalla associazione, fermo restando che alcuna retribuzione potrà essere riconosciuta per lo svolgimento della loro carica di consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e ciascun membro è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, e ha i seguenti compiti:
1) programmare e organizzare l'attività della associazione secondo le finalità della stessa e tenendo anche conto degli indirizzi generali espressi dell'Assemblea Generale;
2) redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea;
3) redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si ritenesse necessaria per legge o a proprio insindacabile giudizio;
4) fissare le date delle assemblee della Assemblea Generale;
5) assumere o incaricare collaboratori, professionisti o dipendenti e fissare il compenso per le loro prestazioni secondo quanto previsto dalla legge;
6) deliberare in merito ai pagamenti ed alle riscossioni, incaricando se necessario, con delega, il segretario, contrarre assicurazioni, accendere ed estinguere conti correnti bancari;
7) decidere in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
8) adottare i provvedimenti di radiazione dei soci ordinari;
9) redigere eventuali regolamenti interni relativi alla attività dell' associazione;
10) deliberare l'affiliazione e l'associazione con altri enti sia pubblici che privati;
11) attuare le finalità previste dallo statuto;
12) sciogliere l'associazione a seguito della richiesta congiunta di tutti i soci fondatori;
oltre ad ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 11 – Presidente: Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante.
Art. 12 – Vicepresidente: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga da questo espressamente delegato.
Art. 13 – Segretario: Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da fare previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Anno Sociale: L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e finiscono il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15 – Patrimonio: Il patrimonio è costituito dalle quote degli associati determinate annualmente dall'Assemblea Generale, dai contributi di enti ed associazioni siano questi pubblici o privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte fondi. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 16 – Sezioni: L'associazione potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuno al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 17 – Norme finali: Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
