codice etico
Tutti gli associati che desiderano tenere rapporti professionali con gli altri soci dando garanzia di serietà e professionalità, possono richiedere la certificazione a Sparks of Life. Condizione fonamentale per ottenere tale riconoscimento è la sottoscrizione delle seguenti regole:
Sparks of Life
NORME DI COMPORTAMENTO DEL SOCIO PRESTATORE D'OPERA
Indice
Articolo 1 – Natura delle norme di comportamento
Articolo 2 – Ambito di applicazione
Articolo 3 – Indipendenza e obiettività
Articolo 4 – Integrità
Articolo 5 – Riservatezza
Articolo 6 – Rapporti con altri soci prestatori d'opera
Articolo 7 – Assicurazione rischi professionali
Rapporti con i colleghi
Articolo 8 – Cooperazione tra soci prestatori d'opera
Articolo 9 – Subentro ad un socio prestatore d'opera
Articolo 10 – Assistenza allo stesso socio cliente
Articolo 11 – Corrispondenza tra colleghi
Articolo 12 – Accettazione dell’incarico
Articolo 13 – Esecuzione dell’incarico
Articolo 14 – Cessazione dell’incarico
Articolo 15 – Fondi dei soci clienti, garanzie e prestiti
Articolo 16 – Rapporti con la stampa
Articolo 17 – Utilizzo di cariche
Articolo 18 – Informazione e pubblicità informativa
Rapporti con collaboratori e dipendenti
Articolo 19 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
Articolo 20 – Rispetto della riservatezza
La fiducia è alla base dei rapporti professionali del socio prestatore d'opera (d'ora in avanti indicato come "socio professionista").
Il socio professionista deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
Articolo 1 - Natura delle norme di comportamento
Il presente regolamento è l'accordo di garanzia per un comportamento eticamente corretto che ciascun socio dell'associazione Sparks of Life deve sottoscrivere prima di poter offrire agli altri soci servizi professionali di qualsiasi forma o natura. Sono regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico – sociale con valore precettivo. Il socio professionista è tenuto ad osservare tutte le norme qui contenute nello svolgimento dell’attività professionale e nei rapporti con gli altri soci.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
Le presenti norme si applicano a tutti i soci nella loro attività professionale, nei rapporti fra di loro e nei rapporti con terzi.
Articolo 3 – Indipendenza e obiettività
Il socio professionista non può, in alcun caso, rinunciare alla sua libertà e indipendenza professionale.
Il socio professionista affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni influenza esterna.
Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso, età e classe sociale.
Il socio professionista non deve incoraggiare azioni infondate ed una inconsulta litigiosità.
Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.
Articolo 4 – Integrità
Il comportamento del socio professionista deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio professionale. Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio dell'associazione Sparks of Life cui appartiene. Il socio professionista deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti dell'associazione.
Articolo 5 – Riservatezza
Il socio professionista, oltre a rispettare il segreto professionale, osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell’esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del socio cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
Articolo 6 – Rapporti con altri soci professionisti
Il socio professionista che esercita la professione insieme ad altri professionisti, o che si avvale di esperti, non necessariamente soci dell'associazione Sparks of Life, per l’esercizio di un incarico, deve accertarsi che questi adottino comportamenti compatibili con le norme contenute nel presente codice.
Articolo 7 – Assicurazione rischi professionali
Il socio professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione, se necessario, anche mediante un’adeguata copertura assicurativa.
Articolo 8 – Cooperazione tra soci prestatori d'opera
I soci professionisti devono comportarsi tra loro con correttezza, considerazione, cortesia e cordialità. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti.
Il socio professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti di comportamento scorretto di altri soci o di terzi.
Il socio professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione di altri soci, senza fondato motivo.
Il socio professionista non può mettersi direttamente in contatto con una parte che egli sappia essere assistita da un altro socio, senza il consenso di quest’ultimo.
Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra soci all’interno di uno studio associato, ed ai rapporti tra soci che risolvono il contratto o l’accordo di associazione professionale tra loro esistente.
Articolo 9 – Subentro ad un socio prestatore d'opera
Il socio professionista, chiamato a sostituire un altro socio nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il socio professionista deve rispettare le seguenti disposizioni.
Prima di accettare l’incarico, il socio professionista deve:
a) accertarsi che il socio cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal socio cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle sue legittime competenze professionali;
c) invitare il socio cliente a pagare le competenze dovute al precedente collega, salvo, che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Il socio professionista che venga sostituito da altro socio deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il socio cliente.
Il socio professionista deve declinare l’incarico se il socio cliente vieta al socio professionista che lo ha preceduto, di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.
Articolo 10 – Assistenza allo stesso socio cliente
Se il socio cliente chiede al socio professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro socio professionista, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato non può accettare l’incarico se non gli consta il consenso del socio professionista già incaricato.
I soci professionisti che assistono uno stesso socio cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il comune comportamento.
Il socio professionista, constatate nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio Direttivo dell'associazione.
Nello svolgimento del comune incarico ogni socio professionista deve evitare, di regola, di stabilire contatti diretti con il socio cliente senza preventiva intesa con i colleghi. Deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il socio cliente nella propria esclusiva sfera.
Il socio professionista, non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato dell'altro socio professionista, ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il comune comportamento.
Articolo 11 – Corrispondenza tra colleghi
Il socio professionista non può divulgare scritti o informazioni riservati, ricevuti, anche occasionalmente, da un socio o da altri professionisti anche se esterni all'associazione.
Non può essere divulgata o registrata una conversazione, senza il consenso dell'altro socio o, se si tratta di conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve essere resa nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
Articolo 12 – Accettazione dell’incarico
Il socio professionista deve far conoscere tempestivamente al socio cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Il socio professionista deve adoperarsi, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l’ambito delle proprie responsabilità.
È comunque opportuno che il socio professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al socio cliente.
Il socio professionista che accetta un incarico deve assicurare la richiesta specifica competenza .
Articolo 13 – Esecuzione dell’incarico
Il socio professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
Il socio professionista deve anteporre gli interessi del socio cliente a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del socio professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Il socio professionista non deve assumere interessi personali o cointeressenze di natura economico – professionale.
Articolo 14 – Cessazione dell’incarico
Il socio professionista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Il socio professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del socio cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
Il socio professionista che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà nella realizzazione dell'opera richiesta, deve informare il socio cliente e chiedere, a secondo dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro socio professionista.
Nel caso di cessazione dell’incarico il socio professionista deve avvertire il socio cliente tempestivamente, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro socio professionista.
Il socio professionista è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli. 2235 e 2237 del codice civile.
Articolo 15 – Fondi dei soci clienti, garanzie e prestiti
Il socio professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al socio cliente o per conto di questi.
Il socio professionista che detiene somme del socio cliente o per conto di esso deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.
Articolo 16 – Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il socio professionista, specie in occasione di interventi professionali in casi di grande risonanza, deve usare cautela per rispetto all’obbligo di riservatezza nei confronti del socio cliente e all’osservanza delle disposizioni dell’Articolo 19.
Articolo 17 – Utilizzo di cariche
Il socio professionista non deve avvalersi di cariche assunte in seno all'associazione, politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé od altri.
Articolo 18 – Informazione e pubblicità informativa
E’ consentita l’informazione a terzi - anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili – sulle caratteristiche e capacità del socio professionista, sull’attività professionale che svolge e su particolari rami di attività citando l'associazione Sparks of Life nei termini previsti e con gli identificativi autorizzati. Non possono essere evidenziati propri risultati professionali che coinvolgano o abbiamo coinvolto altri soci clienti senza specifica autorizzazione degli interessati.
Le attività di cui sopra e l’utilizzo dei mezzi di diffusione devono ispirarsi al buon gusto, al rispetto della dignità e del decoro dell'associazione, e non devono essere equivoci, fuorvianti o ingannevoli.
E’ fatto obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo dell'associazione l’inizio di qualsiasi attività informativa finalizzata ad una diffusione dell’immagine o dei servizi offerti dal socio professionista nei confronti degli altri soci e/o del pubblico.
In caso di dubbi sull’applicazione del presente articolo è raccomandata la preventiva consultazione della segreteria dell'associazione.
Rapporti con collaboratori e dipendenti
Articolo 19 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell’attività professionale.
In particolare il socio professionista deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
Articolo 20 – Rispetto della riservatezza
Il socio professionista deve vigilare che i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare.
Rif. Codice Civile
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
